Approvata da poco tempo nel nostro Paese, la Direttiva Omnibus ha l’ambizioso obiettivo di adattare le norme comunitarie al cambiamento digitale che contraddistingue gli e-commerce.
Il risultato finale è così quello di assicurare massima trasparenza nei confronti dei consumatori, oltre che tutela dei loro interessi.
In riferimento al suddetto adattamento è opportuno precisare che all’interno del Codice del Consumo erano già presenti tutta una serie di norme specifiche attinenti alle cosiddette pratiche ingannevoli.
Le norme deputate alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette restano valide e si integrano con le modifiche presenti nella Direttiva Omnibus.
Pratiche commerciali aggressive: la dual quality
Tra le pratiche commerciali ingannevoli, si distingue la dual quality. Di cosa si tratta?
In pratica, della promozione di un bene all’interno di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, come identico rispetto a un altro articolo messo in vendita anche in altri Paesi membri, nonostante le differenze, più o meno rilevanti, in termini di caratteristiche o di composizione.
Cosa cambia con l’avvento della Direttiva Omnibus?
Lo scopo primario resta quello di salvaguardare il consumatore attraverso l’introduzione di principi più precisi. Inoltre, tutte quelle questioni lasciate in precedenza scoperte vengono, di fatto, disciplinate.
Le novità della Direttiva Omnibus introducono un nuovo regime sanzionatorio, che appare maggiormente armonizzato in ambito europeo: cambiamenti in relazione ai contratti siglati a distanza, disciplina delle recensioni, impiegate in maniera corretta a scopi promozionali, e annunci circa l’abbassamento di prezzo.
Cosa vuol dire questo? Sostanzialmente, secondo quanto sancito dalla nuova direttiva, è opportuno che i nuovi annunci riportino il prezzo precedente, richiesto dal professionista di turno per quel lasso di tempo antecedente all’avvento della riduzione in oggetto.
Si tenga conto del fatto che per prezzo precedente ci si riferisce al prezzo più basso richiesto dal professionista 30 giorni prima.
È comunque nell’ambito B2C che la direttiva in questione viene più facilmente applicata. La sua entrata in vigore è datata 01/07/2023.
Quali annunci di riduzione di prezzo sono interessati alla Direttiva Omnibus?
Sostanzialmente, sono gli annunci di riduzione di prezzo, che possono indurre i consumatori a credere che l’ammontare di un prodotto (da intendersi come bene e non come servizio) sia inferiore rispetto a quello applicato in precedenza, a essere interessati alla Direttiva Omnibus.
Tutto ciò solo per ciò che concerne le vendite straordinarie e non quelle sottocosto.
Occhio alle pratiche commerciali aggressive: il caso delle recensioni ingannevoli
Bisogna poi prestare attenzione a tutte quelle pratiche commerciali aggressive, con focus specifico in rapporto alle ricerche online, che possono ingannare i consumatori: capire che si tratta di annunci pubblicitari a pagamento non è affatto semplice.
Caso significativo, a tal proposito, è quello che ha a che fare con le recensioni ingannevoli.
Quante volte vengono utilizzate in maniera subdola con tanto di apprezzamenti falsi o di feedback fittizi, allo scopo di promuovere determinati articoli?
La Direttiva Omnibus sottolinea come solamente i consumatori che hanno effettuato l’acquisto e che hanno effettivamente usato il prodotto possono recensire.
Capitolo contratti siglati a distanza. Cosa sottolineare su questo tema?
Il consumatore deve conoscere tutte le condizioni del contratto sottoscritto nel portale di e-commerce di turno: questo presuppone avere una panoramica accurata in rapporto all’eventuale recesso, alla restituzione e ai costi di spedizione.
Ne consegue che è compito del professionista fornire l’indirizzo geografico del suo e-commerce, il suo numero telefonico e il suo indirizzo di posta elettronica. Se il soggetto in questione dovesse agire per conto di terzi, anche l’identità di questi ultimi andrà accuratamente verificata.
La Direttiva Omnibus migliora il rapporto con i consumatori
Tirando le somme la Direttiva Omnibus impatta in maniera rilevante sull’intero mondo dell’e-commerce. Soprattutto in riferimento alla sfera del rapporto con i consumatori.
Trasparenza e salvaguardia dei loro interessi, a fronte del ricorso a pratiche commerciali scorrette, risultano maggiori.
Quali sono gli obblighi per chi opera nel mondo dell’e-commerce?
Con l’avvento delle nuove normative, si registrano inevitabilmente obblighi aggiuntivi per chi opera nell’e-commerce.
Ma attenzione, vanno interpretati non come un ostacolo, ma come un’opportunità. Si darà un valore aggiunto alle informazioni pubblicate dai venditori e alla fidelizzazione dei clienti più affezionati per via di una comunicazione più trasparente che mai.
Il debutto di appositi sistemi di verifica delle recensioni dei prodotti era necessario dato che molti consumatori tendono ad affidarsi ai commenti positivi incassati dall’articolo per cui si nutre interesse.
Sulla stessa falsariga di quanto appena messo in evidenza, l’informativa che stabilisce che diventa fattibile avere prezzi personalizzati per determinati consumatori o per categorie di acquirenti, sulla base di una profilazione automatizzata.
Della Direttiva Omnibus, anche i protagonisti dell’e-commerce se ne avvantaggiano. Non solo i consumatori!
A trarne giovamento, per ovvi motivi, non è solo il cliente, ma l’intero mondo dell’e-commerce. Focalizzarsi sull’autenticità delle recensioni, sulla veridicità delle informazioni riportate, sui prezzi e sulle informazioni più strategiche per lo store online può contribuire a creare un importante vantaggio competitivo.
Il titolare di un portale di e-commerce, che comprende a fondo le potenzialità della Direttiva Omnibus, ha davvero tutte le carte in regola per rendere la user-experience dei consumatori decisamente migliore.
La reputazione del canale di e-commerce migliora sensibilmente, garantendo una spinta verso l’alto al posizionamento sul mercato online, al giorno d’oggi più competitivo che mai.
Sanzioni pecuniarie
Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva Omnibus relativamente alle sanzioni pecuniarie si distingue l’aumento a 10 milioni di euro della cifra più alta che occorrerebbe pagare a fronte di pratica commerciale aggressiva. In precedenza, il massimo edittale delle sanzioni corrispondeva a 5 milioni di euro.